In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".
Il decreto si applica ai soggetti del settore pubblico e del settore privato.
Con particolare riferimento a quest'ultimo settore, la normativa estende l'ambito di applicazione agli enti che hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati o, anche sotto tale limite, agli enti che si occupano dei cd. Settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente) e a quelli che adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001.
Cosa si può segnalare
Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:
Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.
Cosa non può essere oggetto di segnalazione
Il legislatore specifica ciò che non può essere oggetto di segnalazione: in particolare, sono escluse dalla disciplina del whistleblowing le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, attinenti esclusivamente ai suoi rapporti individuali di lavoro e/o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Inoltre non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false o fondate esclusivamente su propri interessi di carattere personale.
Chi può segnalare
Per tali soggetti la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico riconducibile al contesto lavorativo.
Protezione dell'identità e tutela della riservatezza del segnalante
Salvo l'espresso consenso dell'interessato, l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Nell'ambito di un eventuale procedimento penale conseguente alla segnalazione, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito di un eventuale procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.
La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.
La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
Protezione dalle ritorsioni
Come segnalare
Canali di segnalazione
Scelta del canale di segnalazione
In via prioritaria, i segnalanti devono utilizzare il canale interno; solo al ricorrere di particolari condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.
I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:
I segnalanti possono effettuare una divulgazione pubblica quando:
Canale di segnalazione interno
Per agevolare l'utilizzo di questo importante strumento di contrasto e di prevenzione di illeciti, Campo dei Fiori S.r.l. mette a disposizione del segnalante una Piattaforma on line sicura, raggiungibile all'indirizzo
https://campodeifiori.segnalazioni.info/#/
Le segnalazioni saranno ricevute dalla società GRCteam S.r.l, autonoma e specializzata, che gestirà le segnalazioni tramite proprio personale specificamente formato e con competenze giuridiche e di protezione dei dati, individuato nell'avv. Elena Imi.
Per maggiori dettagli si rinvia alla procedura whistleblowing adottata da Campo dei Fiori S.r.l..
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